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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/04/1999
2. Testo Originale27/01/1988

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/1999

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 31 luglio 1999

Art. 4
Giornate e forme di caccia
1. Tenuto conto che la settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, la caccia può essere esercitata da domenica 1 agosto a giovedì 30 settembre 1999: caccia di selezione agli ungulati, alla cerca o all'aspetto in tre giornate a scelta ogni settimana.
2. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, da domenica 19 settembre 1999 a lunedì 1 gennaio 2000:
- da domenica 19 settembre a domenica 3 ottobre 1999, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non si applica alle Aziende agrituristico-venatorie e alla caccia di selezione agli ungulati, ove il cacciatore può svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta;
- da lunedì 4 ottobre 1999 a lunedì 31 gennaio 2000, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana.
- da lunedì 4 ottobre a domenica 28 novembre 1999, possono essere fruite due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria, da appostamento. Sabato 2 ottobre e lunedì 29 novembre possono essere esercitate due giornate suppletive per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
3. Qualora le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, prevedano nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data dell'1 settembre 1999, la caccia in tale periodo si potrà effettuare in un massimo di cinque giornate fisse - mercoledì 1, domenica 5, giovedì 9, domenica 12 e giovedì 16 settembre 1999, esclusivamente da appostamento, fisso e temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi. Tali specie vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora. Le Province possono inoltre individuare altre specie appartenenti alla fauna migratoria acquatica. In detto periodo non si applica la limitazione alle sopracitate giornate per la caccia di selezione agli ungulati. Nelle Aziende agrituristico-venatorie l'esercizio venatorio può essere consentito a far data dall'1 settembre 1999, anche in quelle Province che non abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, al fagiano ed al germano reale provenienti da allevamento per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5 e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in dette aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.
4. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle aziende venatorie.
5. La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati è consentita nelle forme previste dall'apposito vigente regolamento.

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