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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato25/11/2016
2. Testo Coordinato29/07/2016
3. Testo Coordinato09/05/2016
4. Testo Originale29/12/2015

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/1999

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 31 luglio 1999

Art. 9
Strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 157/1992 Sito esterno, sono vietati l'uso e la detenzione nell'esercizio dell'attività venatoria di:
- lacci;
- animali vivi accecati o mutilati utilizzati come richiami;
- registratori;
- richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificatore di suono;
- dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire;
- fonti luminose artificiali;
- specchi ed altri dispositivi abbaglianti;
- dispositivi per illuminare i bersagli;
- apparecchi fulminanti;
- congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di dispositivo di ingrandimento per la caccia notturna;
- esplosivi;
- reti;
- trappole;
- veleni e esche avvelenate o con tranquillanti;
- gas o fumi usati per stordire, uccidere o catturare animali;
- aerei;
- automezzi mobili;
- panie;
- esche.
2. E' consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 5, comma 2 della Legge 157/92 Sito esterno, è ammesso altresì l'uso di esemplari vivi appartenenti alle specie consentite, sia a terra che su posatoi sopraelevati, regolarmente imbracati, non sottoposti direttamente a strattonamento. E' inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi, nonchè di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.

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