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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 9 agosto 1999

Art. 1
Finalità
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'attuazione, nelle materie di propria competenza, degli interventi previsti dai Regolamenti della Unione Europea e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili, la Regione è autorizzata ad anticipare, con proprie risorse finanziarie, l'attivazione di interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari anche in aggiunta a quelle previste dalla programmazione dell'Unione europea.

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