LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 9 agosto 1999
Art. 1
Finalità
1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'attuazione, nelle materie di propria competenza, degli interventi previsti dai Regolamenti della Unione Europea e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili, la Regione è autorizzata ad anticipare, con proprie risorse finanziarie, l'attivazione di interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari anche in aggiunta a quelle previste dalla programmazione dell'Unione europea.