LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 9 agosto 1999
Art. 2
Modalità di attuazione
1. Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, la Regione è autorizzata ad accantonare nei Fondi globali di cui all'art. 34 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 apposite risorse da quantificare in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nel rispetto dei principi di specificazione della spesa e degli equilibri economico- finanziari del bilancio regionale.
3. Le variazioni di cui al comma 2 non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, comma quinto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.