LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 9 agosto 1999
Art. 3
Modalità di erogazione
1. Per l'erogazione ai beneficiari finali delle risorse impegnate in attuazione dell'art. 1 della presente legge, la Regione è autorizzata, ove previsto, ad utilizzare l'Organismo pagatore riconosciuto dall'Unione Europea in riferimento ai singoli programmi di intervento.