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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 9 agosto 1999

Art. 3
Modalità di erogazione
1. Per l'erogazione ai beneficiari finali delle risorse impegnate in attuazione dell'art. 1 della presente legge, la Regione è autorizzata, ove previsto, ad utilizzare l'Organismo pagatore riconosciuto dall'Unione Europea in riferimento ai singoli programmi di intervento.

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