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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 9 agosto 1999

Art. 4
Finanziamenti aggiuntivi Programmazione 1994-1999 - Mezzi regionali
1. Al fine di assicurare la massima utilizzazione delle risorse comunitarie disponibili per il periodo di programmazione 1994-1999, a valere sui Regg. CE del Consiglio 950/97 e 951/97, la Regione è autorizzata ad integrare, per l'esercizio 1999, con proprie risorse, le quote assunte a carico del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183 Sito esterno, rispettivamente di L.14.200.000.000 (EURO 7.333.687,97) per l'attivazione degli interventi di cui al Reg. CE 950/97 e di L.12.230.000.000 (EURO 6.316.267,88) per l'attivazione degli interventi di cui al Reg. CE 951/97.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ammontanti complessivamente a L. 26.430.000.000 (EURO 13.649.955,84), per l'esercizio 1999, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1999, con i fondi accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al capitolo 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" - voci n. 13 e n. 14 dell'elenco n. 5 allegato a detta legge regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata, ove necessario, a destinare, in sede di approvazione della legge di assestamento e di variazione al bilancio per l'esercizio 1999, ulteriori risorse per l'attuazione degli interventi di cui al Reg. CE 951/97, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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