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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20

REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI. NORME E FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PIENO UTILIZZO DEI FONDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 9 agosto 1999

Art. 6
1.
Il quinto comma dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 è sostituito dal seguente comma:
"5. Le modalità di trasferimento all'AIMA nonché agli Organismi di cui al comma 6 delle risorse regionali relative al cofinanziamento sono stabilite dalla Giunta regionale in relazione ai contenuti di ciascun programma.".
2.
Dopo il quinto comma dell'art. 12 della L.R. 28 aprile 1999, n. 5 è aggiunto il seguente comma:
"6. Per le finalità di cui al primo comma, la Regione è altresì autorizzata ad utilizzare altro organismo riconosciuto dalla Unione Europea e a disporre in suo favore, o in favore di altro soggetto allo scopo indicato dallo Stato, il trasferimento delle risorse previste a titolo di cofinanziamento.".

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