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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 21

REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PORTO FLUVIALE DELL'EMILIA CENTRALE IN LOCALITÀ PIEVE SALICETO E LA CISPADANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 17 agosto 1999

Art. 3
Assegnazione del finanziamento
1. La misura del finanziamento regionale è definita dalla Giunta regionale e può giungere sino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile.
2. Alla liquidazione e all'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge provvede il dirigente competente ai sensi della L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 29.

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