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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 21

REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PORTO FLUVIALE DELL'EMILIA CENTRALE IN LOCALITÀ PIEVE SALICETO E LA CISPADANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 17 agosto 1999

Art. 4
Norma finanziaria
1. Per l'esercizio 1999, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, e ammontanti a lire 5.000.000.000 (pari a Euro 2.582.284,49), la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L. R. 28 aprile 1999, n. 6, di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001", con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione spese di investimento di sviluppo", alla voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato a detta legge regionale.
2. Per gli esercizi successivi al 1999 potranno essere disposte ulteriori autorizzazioni di spesa, a valere sugli interventi di cui alla presente legge, in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

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