Espandi Indice

> Vai alla prima ricorrenza nel documento, indietro (indietro) o avanti (avanti) per spostarti alle occorrenze precedenti o successive

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 21

REALIZZAZIONE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PORTO FLUVIALE DELL'EMILIA CENTRALE IN LOCALITÀ PIEVE SALICETO E LA CISPADANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 17 agosto 1999

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con le previsioni contenute nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), promuove la realizzazione sul fiume Po del Porto dell'Emilia Centrale (PEC) e delle necessarie infrastrutture di collegamento funzionali allo sviluppo del porto ed alla integrazione tra le diverse modalità di trasporto.
Art. 2
Oggetto dell'intervento
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede un finanziamento alla Provincia di Reggio Emilia per la realizzazione del raccordo stradale di collegamento tra la Cispadana ed il Porto dell'Emilia Centrale (PEC), in località Pieve Saliceto (RE).
2. La proprietà del raccordo stradale di cui al comma 1 è attribuita alla Provincia di Reggio Emilia che provvede alla classificazione ed all'inserimento della stessa nel proprio demanio.
Art. 3
Assegnazione del finanziamento
1. La misura del finanziamento regionale è definita dalla Giunta regionale e può giungere sino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile.
2. Alla liquidazione e all'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge provvede il dirigente competente ai sensi della L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14 della L. R. 12 dicembre 1985, n. 29.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Per l'esercizio 1999, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, e ammontanti a lire 5.000.000.000 (pari a Euro 2.582.284,49), la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L. R. 28 aprile 1999, n. 6, di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001", con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione spese di investimento di sviluppo", alla voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato a detta legge regionale.
2. Per gli esercizi successivi al 1999 potranno essere disposte ulteriori autorizzazioni di spesa, a valere sugli interventi di cui alla presente legge, in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 agosto 1999 L'ASSESSORE DELEGATO Alfredo Sandri

Espandi Indice