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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24

RIORDINO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2003 n. 30

Riferimenti passivi - norma modificata da:

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Norme in materia di sanzioni tributarie regionali
Espandere area cap1 Capo II - Disposizioni tributarie diverse
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Norme in materia di sanzioni tributarie regionali
Art. 1
Riordino sanzioni in materia di tributi regionali
1. A decorrere dal 1° aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472, n. 473 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 1997.
Art. 2
Riscossione della sanzione
1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. In casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.
3. abrogato
Art. 3
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni regionali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1979
1. Alla L.R. 23 agosto 1979, n. 26, recante: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali", sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'art. 4, le parole
"e delle relative soprattasse"
sono soppresse;
b)
l'art. 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Sanzioni
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. ;"
c)
nel secondo comma dell'art. 7, le parole
"di cui all'art. 34 della L.R. 27 dicembre 1971, n. 1"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 ;"
d)
nell'art. 8 le parole
"pene pecuniarie"
sono sostituite dalle seguenti:
"sanzioni amministrative;"
e)
nel primo comma dell'art. 9 le parole
"e delle relative soprattasse"
sono soppresse;
f)
il primo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:
"L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa".
Art. 4
Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: modifiche alla L.R. n. 31 del 1996
1. Alla L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'art. 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Applicazione sanzioni
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.";
b)
nella lett. a) del comma 1 dell'art. 6 le parole
"pena pecuniaria"
sono sostituite dalle seguenti:
"sanzioni amministrative".
Capo II
Disposizioni tributarie diverse
Art. 5
Notifica di atti tributari e di ordinanze di ingiunzione
1. Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi tributarie e le ordinanze di ingiunzione, emanate a seguito di atto definitivo di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il recupero di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori, possono essere notificati ai soggetti interessati, a cura della struttura tributaria della Regione, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
2. Le ordinanze di ingiunzione emesse ai fini del pagamento di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno, possono essere notificate ai soggetti interessati, a cura della struttura regionale competente, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, servendosi delle procedure di cui alla L.20 novembre 1982, n. 890 Sito esterno.
Art. 6
Tassa annuale di concessione regionale per la raccolta di tartufi: modifica alla L.R. n. 18 del 1998
1.
Dopo il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 29 giugno 1998, n. 18 concernente "Disposizioni riguardanti la non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali limitatamente ad alcune voci della tariffa" è aggiunto il seguente comma:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non si applica la tassa annuale di concessione regionale di cui alla voce di tariffa n. 27 annessa al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 Sito esterno qualora non si eserciti l'attività di ricerca e di raccolta dei tartufi durante l'anno.".
Sito esterno
Art. 7
Estinzione crediti tributari di importo minimo
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, dagli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. L'importo di cui al comma 1 può essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. 8 maggio 1998, n. 146 Sito esterno.
Art. 8
Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali
abrogato Sito esterno
Art. 9
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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