Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 13
Tariffa per il servizio idrico integrato
1. L'Agenzia sulla base del metodo normalizzato per la tariffa di riferimento, di cui al decreto dei Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, determina la tariffa di riferimento che assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate al comma 2 dell'art. 13 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologia d'utenza e per fasce di consumo.

Espandi Indice