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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 3
Forme di cooperazione
1. Le Province e i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, secondo le disposizioni della presente legge, una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relativamente ai servizi previsti al comma 1 dell'art. 1 mediante una delle seguenti forme:
a) convenzione di cui all'art. 24 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni;
b) consorzio di funzioni di cui all'art. 25 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno e successive modifiche e integrazioni.
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi della presente legge come " Agenzia di ambito per i servizi pubblici " e ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 25, comma 3 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno. In ogni caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore, un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione dei loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione delle Province che non può essere inferiore a quella derivante dal primo criterio previsto nel comma 4.
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali partecipanti alla forma di cooperazione fra cui rientra necessariamente l'elezione del Presidente dell'Agenzia.
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalità per il concreto passaggio, dai Comuni alla forma di cooperazione, delle funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della presente legge, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori.

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