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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 6
Competenze dell'Agenzia
1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.
2. Gli atti costitutivi di cui all'art. 4 contengono una clausola ricognitiva di tutte le funzioni di cui al comma 1.
3. L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
e) espletamento in modo distinto per ciascun servizio delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti;
f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.
4. L'Agenzia nella predisposizione dei programmi assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio con particolare riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b) e f) del comma 3.

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