Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 7
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia si dota di una apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali associati messi eventualmente a disposizione tramite convenzione.
2. La convenzione costitutiva definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.
3. Il direttore e il personale direttivo e tecnico possono altresì essere assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato secondo modalità e condizioni previste dallo statuto e nel rispetto della legislazione vigente.
4. Il direttore è nominato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 della legge n. 142 del 1990. Fino alla nomina del direttore, le relative funzioni sono affidate in via temporanea dal presidente dell'Agenzia a un dirigente degli Enti locali rientranti nell'ambito territoriale ottimale.
5. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.

Espandi Indice