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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Art. 8
Finanziamento delle Agenzie di ambito
1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli Enti locali, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno; essi vi provvedono in via ordinaria con la quota del canone di concessione di reti o impianti di loro proprietà concessi in uso al gestore dei servizi pubblici.
2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del consorzio di cui alla lett. b) dello stesso comma.
3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attività, la Regione assicura alle Agenzie un contributo finanziario che sarà restituito, a partire dal secondo anno dall'erogazione, nel termine di tre anni dal momento della erogazione.
4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o finanziamenti pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla presente legge.

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