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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 9 settembre 1999

Capo III
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 9
Funzioni regionali
1. La Regione, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno e della legge n.36 del 1994 Sito esterno:
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato secondo le finalità di cui alla presente legge;
b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.
Art. 10
Attivazione del servizio idrico integrato
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia:
a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto previsto all'art. 11, può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, nel rispetto del principio della riunificazione del servizio idrico integrato;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità prevedendo l'affidamento del servizio alle gestioni salvaguardate o a un nuovo soggetto gestore previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni;
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lett. a) e b);
d) determina indirizzi alle gestioni salvaguardate per la realizzazione di momenti di coordinamento e di integrazione funzionale tesi al perseguimento di economie di scala e alla loro progressiva integrazione.
2. Le concessioni affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, sono dichiarate decadute dall'Agenzia di ambito.
3. Entro un anno dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, di durata triennale.
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 è:
a) di sei anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due gestioni salvaguardate;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito;
c) di quindici anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per l'intero ambito.
5. La Giunta regionale, decorso un anno dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Art. 11
Salvaguardia delle gestioni esistenti
1. La salvaguardia può essere concessa sulla base di criteri fissati nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve, altresì, determinare diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione dei servizio idrico integrato nonchè significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.
2. Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonchè provvedere all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge n. 36 del 1994 Sito esterno per la parte di territorio servita.
3. La domanda di salvaguardia è presentata entro sei mesi dall'istituzione all'Agenzia dagli Enti locali proprietari. Qualora la forma di gestione sia quella prevista all'art 22, comma 3, lett. e), della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, la domanda è presentata, previa deliberazione favorevole dell'assemblea, dall'Ente locale che detiene la quota di maggioranza relativa.
4. Il riconoscimento della salvaguardia è effettuato sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonchè i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24 qualora costituiti.
Art. 12
Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato
1. Per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia, almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui al comma 3 dell'art. 10, approva il piano di ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e l'applicazione di un'unica tariffa di riferimento in ciascun ambito.
2. Il piano è predisposto sulla base della ricognizione delle opere di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e, in particolare:
a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo;
b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;
c) determina il programma degli interventi con le relative priorità e il piano finanziario;
d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito.
3. Nel caso in cui la convenzione abbia la durata prevista al comma 4 dell'art. 10, la stessa è adeguata secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno dall'approvazione dello stesso.
4. In coerenza con quanto stabilito alla lett. c) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 3 del 1999 in ordine all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione espleta le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.
Art. 13
Tariffa per il servizio idrico integrato
1. L'Agenzia sulla base del metodo normalizzato per la tariffa di riferimento, di cui al decreto dei Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, determina la tariffa di riferimento che assicura la copertura integrale dei costi e delle remunerazioni indicate al comma 2 dell'art. 13 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologia d'utenza e per fasce di consumo.
Art. 14
Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato
1. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati in conformità alla convenzione prevista all'art. 10 e secondo il relativo disciplinare. La regione adotta la convenzione tipo e relativo disciplinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.
2. Con la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
3. In presenza di un soggetto gestore del servizio idrico integrato operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati concertano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
4. In presenza di un soggetto titolare di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati concertano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonchè l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche.
5. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.

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