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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 agosto 2001 n. 27

L.R. 28 gennaio 2003 n. 1

Art. 11

(modificato comma 3 da art. 11 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Salvaguardia delle gestioni esistenti
1. La salvaguardia può essere concessa sulla base di criteri fissati nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve, altresì, determinare diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione dei servizio idrico integrato nonchè significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.
2. Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonchè provvedere all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge n. 36 del 1994 Sito esterno per la parte di territorio servita.
3. La domanda di salvaguardia è presentata entro sei mesi dall'istituzione all'Agenzia dagli Enti locali proprietari. Qualora la forma di gestione sia costituita da una società a prevalente capitale pubblico la domanda è presentata, previa deliberazione favorevole dell'assemblea, dall'Ente locale che detiene la quota di maggioranza relativa.
4. Il riconoscimento della salvaguardia è effettuato sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonchè i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24 qualora costituiti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilita' previste dal

presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi

i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilita' decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.

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