LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 19
(sostituito comma 1 da art. 20 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)
Disposizioni per la gestione dei rifiuti urban
1.
L'Agenzia partecipa alla conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 27, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) per l'esame del documento preliminare relativo al piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani.
2.
In relazione a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997 , la Regione e le Province assicurano, anche mediante appositi accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale. Agli accordi possono partecipare anche le Agenzie di ambito per i servizi pubblici di cui alla presente legge.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilita' previste dal
presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi
i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilita' decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.