LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 27
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 8 e 20 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1 le situazioni di incompatibilita' previste dal
presente comma, sussistenti alla data di entrata in vigore della succitata legge, devono cessare entro tre mesi decorsi
i quali il soggetto che versa nelle situazioni di incompatibilita' decade dalle cariche rivestite nell'Agenzia di ambito dei servizi pubblici.