LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(modificato comma 1, sostituito comma 2, aggiunti commi 3 e 4 da art. 1 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), della legge 5 gennaio 1994, n. 36
, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
e al fine di dare attuazione ai principi della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge:
, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997
, in tema di gestione dei rifiuti urbani;
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).(abrogato da art. 25 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23)
Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.
Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nelle disposizioni della L.R. 6 settembre 1999 n. 25 che continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla stessa L.R. n. 23/2011 il riferimento all'Agenzia di Ambito viene sostituito con Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.


