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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI(3)

CAPO II TER

(aggiunto intero Capo II ter da art. 8 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

FUNZIONI REGIONALI
Art. 8 sexies
Funzioni regionali
1. La Regione, sentita la commissione consiliare competente, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 Sito esterno (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):
a) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le finalità di cui alla presente legge;
b) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti, per la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
c) definisce criteri ed indirizzi per la ricognizione delle dotazioni strumentali all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la predisposizione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nelle disposizioni della L.R. 6 settembre 1999 n. 25 che continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla stessa L.R. n. 23/2011 il riferimento all'Agenzia di Ambito viene sostituito con Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

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