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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/06/2008
2. Testo Coordinato15/04/2004
3. Testo Coordinato29/01/2003
4. Testo Coordinato24/08/2001
5. Testo Originale09/09/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/12/2011

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI(3)

Capo III
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Funzioni regionali
1. abrogato
Art. 10

(già modificati commi 3 e 5 da art. 28 L.R. 21 agosto 2001 n. 27;poi modificati commi 1, 2 e 4, sostituito comma 3

e aggiunti commi 4 bis, 4 ter e 4 quater da art. 10 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Attivazione del servizio idrico integrato
1. Al fine di realizzare la prima attivazione del servizio idrico integrato, l'Agenzia:
a) individua le gestioni esistenti per le quali, sulla base di quanto previsto all'art. 11, può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, nel rispetto del principio della riunificazione del servizio idrico integrato;
b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità che, previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo soggetto gestore individuato attraverso le modalità di cui all'articolo 8 ter;
c) determina la tariffa di riferimento per ciascuna delle gestioni di cui alle lett. a) e b);
d) determina indirizzi alle gestioni salvaguardate per la realizzazione di momenti di coordinamento e di integrazione funzionale tesi al perseguimento di economie di scala e alla loro progressiva integrazione.
2. Le concessioni affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, sono dichiarate decadute dall'Agenzia di ambito. Quelle affidate anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge restano ferme sino alla loro scadenza qualora l'affidamento sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza pubblica.
3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel periodo di transizione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art.11 della legge n. 36 del 1994 Sito esterno, di durata triennale. La stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.(1)
4. La durata della convenzione di cui al comma 3 è:
a) di cinque anni qualora stipulata con un soggetto derivante dalla fusione di almeno due gestioni salvaguardate;
b) di dieci anni qualora stipulata con un gestore che effettui il servizio per almeno il settantacinque per cento della popolazione dell'ambito;
c) abrogata
4 bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalità di cui all'art. 14, comma 2 bis.
4 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al comma 4 del presente articolo la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato.
4 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la prima convenzione ai sensi del comma 3.
5. La Giunta regionale, decorsi diciotto mesi dall'istituzione dell'Agenzia senza che la stessa abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 3, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta che provvede agli adempimenti di cui al presente articolo. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
Art. 11

(modificato comma 3 da art. 11 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Salvaguardia delle gestioni esistenti
1. La salvaguardia può essere concessa sulla base di criteri fissati nel presente articolo unicamente a gestioni esistenti di tipo industriale caratterizzate da efficienza, efficacia ed economicità. La salvaguardia non deve, altresì, determinare diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità della gestione dei servizio idrico integrato nonché significative differenziazioni delle tariffe applicate nell'ambito.
2. Le forme gestionali salvaguardate devono assumere la gestione del servizio idrico integrato dei Comuni individuati dall'Agenzia ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 nonché provvedere all'intera gestione del servizio idrico integrato come definito all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge n. 36 del 1994 Sito esterno per la parte di territorio servita.
3. La domanda di salvaguardia è presentata entro sei mesi dall'istituzione all'Agenzia dagli Enti locali proprietari. Qualora la forma di gestione sia costituita da una società a prevalente capitale pubblico la domanda è presentata, previa deliberazione favorevole dell'assemblea, dall'Ente locale che detiene la quota di maggioranza relativa.
4. Il riconoscimento della salvaguardia è effettuato sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nonché i Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24 qualora costituiti.
Piano di ambito per la gestione del servizio idrico integrato
1. abrogato.
Art. 13

(integrato comma 2 da art. 28 L.R. 21 agosto 2001 n. 27 , modificato comma 1 da art. 13 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1,infine abrogato comma 1 da art. 25 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23)

Tariffa per il servizio idrico integrato
1. abrogato.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibro territoriale e per perseguire il razionale utilizzo dell'acqua l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologia d'utenza e per fasce di consumo. In particolare, l'Agenzia articola opportunamente le tariffe, tenendo conto dell'esigenza di tutela degli interessi delle zone montane sulle sorgenti e sulle risorse idriche, in coerenza con le politiche di valorizzazione e di sostegno di detti territori.
Art. 14

(modificati commi 1 e 3, aggiunti commi 2 bis e 5 bis e

sostituito comma 4 da art. 14 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Gestione imprenditoriale del servizio idrico integrato
1. I rapporti tra l'Agenzia ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati in conformità alla convenzione prevista all'art. 10 e secondo il relativo disciplinare. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, adotta la convenzione tipo e relativo disciplinare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.
2. Con la stipulazione della convenzione di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
2 bis. L'espletamento del servizio pubblico può essere effettuato dal gestore affidatario anche a mezzo di società operative da esso controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano in possesso dei requisiti richiesti dall'Agenzia di ambito per l'affidamento del servizio. In tale caso l'eventuale scelta del socio privato delle società operative è effettuata attraverso procedure ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle società operative delle clausole della convenzione per la gestione del servizio.
3. In presenza di un soggetto gestore del servizio idrico integrato operante in territori limitrofi di ambiti diversi, le Agenzie degli ambiti interessati concertano tra loro misure atte a garantire al soggetto stesso l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie del servizio al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.
4. In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli enti locali proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di più ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di perseguire l'omogeneità gestionale e tariffaria nonché l'economicità complessiva del sistema. Le misure adottate devono essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto proprietario dei medesimi sistemi può effettuare, previa deliberazione degli enti locali assunta in sede di Agenzia, la gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attività previste nel presente comma. Tale facoltà si estende anche al caso di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore del servizio idrico integrato, della proprietà di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria.
5. Le Agenzie di ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nelle convenzioni con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.
5 bis. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo affidamento il subentro del gestore del servizio idrico integrato nei contratti in essere, relativi ad attività strumentali alla gestione del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nelle disposizioni della L.R. 6 settembre 1999 n. 25 che continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla stessa L.R. n. 23/2011 il riferimento all'Agenzia di Ambito viene sostituito con Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

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