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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/06/2008
2. Testo Coordinato15/04/2004
3. Testo Coordinato29/01/2003
4. Testo Coordinato24/08/2001
5. Testo Originale09/09/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/12/2011

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 6 settembre 1999, n. 25

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI(3)

Capo VI

(modificata rubrica del Capo VI dall'art. 26 della L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

SANZIONI E NORME FINANZIARIE TRANSITORIE FINALI
Art. 25 bis

(articolo aggiunto da art. 26 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Sanzioni
1. Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge sono esclusi dai finanziamenti regionali di settore.
Art. 25 ter

(articolo aggiunto da art. 47 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Metodo tariffario
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è stabilito il metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il metodo è determinato tenendo conto di meccanismi incentivanti il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilità dello sviluppo, della qualità del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari al servizio, dell'entità dei costi di gestione e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di esercizio, nonché di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e 4 bis della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
3. Il metodo dovrà tenere conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la riproducibilità della risorsa nel tempo e il conseguimento di un più elevato livello di qualità. I suddetti fondi sono assegnati dalle Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di programma per contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attività sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla continuità e periodicità dell'azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia naturali e sia di origine antropica.
4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
Art. 26
Iniziative di studio e ricerca
1. La Regione per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge può, anche su proposta dell'Autorità di cui al precedente art. 20, affidare ad enti, istituti di ricerca, aziende specializzate e a liberi professionisti di comprovata esperienza incarichi di studio, consulenza, rilevazione ed organizzazione di dati, anche finalizzati ad attività di pianificazione.
2. Le Agenzie per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonché per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuovono accordi di programma con i soggetti gestori e con altri soggetti, pubblici e privati, di riconosciuta competenza.
Art. 27
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 8 e 20 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 27 bis

(articolo aggiunto da art. 27 L.R. 28 gennaio 2003 n. 1)

Disposizioni transitorie
1. Sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c), le spese di funzionamento delle Agenzie sono comunque a carico degli enti locali che vi provvedono di norma con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con le risorse poste a carico dei rispettivi bilanci.
2. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici qualora sia in scadenza un contratto di servizio ovvero quando si renda necessario per atto dell'autorità giudiziaria o per cause di forza maggiore, può, anche in deroga alle disposizioni vigenti e previo assenso del soggetto gestore, prorogarlo sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).
3. Qualora il soggetto gestore di cui al comma 2 non esprima il proprio assenso, l'Agenzia affida direttamente il servizio sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale e delle possibili soluzioni gestionali, tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, ad un gestore individuato fra quelli esistenti sul territorio provinciale. Con le medesime modalità l'Agenzia affida direttamente segmenti di servizio o nuove opere strumentali all'erogazione del servizio.
4. A richiesta del Comune interessato al superamento della gestione diretta, l'Agenzia, una volta individuate le gestioni previste all'articolo 10, comma 1, lettera a) e all'articolo 16, comma 1, lettera a) e previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, può anticipatamente far confluire detta gestione in una delle medesime. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c) sono adeguate le condizioni di gestione del servizio.
5. La stipula delle convenzioni di cui al comma 4 non determina un nuovo affidamento dei servizi ed ha una durata nei limiti di quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 10, comma 4 e dall'articolo 16, comma 2.
6. Per la durata della salvaguardia ovvero delle gestioni rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i rapporti giuridici, ivi compresi quelli per la gestione del servizio con soggetti terzi, producono effetti senza soluzione di continuità.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, i Comuni continuano ad espletare le attività ordinarie connesse alla gestione dei servizi disciplinati dalla presente legge sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 10, comma 3 e all'articolo 16, comma 1, lettera c).
8. Sino all'approvazione del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 3 del 1999, il piano di ambito previsto all'articolo 12 della presente legge è predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004 n. 27, a partire dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n 350, la durata delle convenzioni di cui al presente comma è allineata a quella del 31 dicembre 2006 prevista dall'art. 113, comma15 bis dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

La Corte Costituzionale, con ordinanza 20-27 gennaio 2004, n. 48, pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 2004, n. 5, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 , comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge 1/2003 nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8 ter e l'art. 8 sexies della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, sollevata in riferimanto all'art. 117, primo comma, secondo comma, lett s), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo e depositato il 9 aprile 2003.

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nelle disposizioni della L.R. 6 settembre 1999 n. 25 che continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla stessa L.R. n. 23/2011 il riferimento all'Agenzia di Ambito viene sostituito con Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti.

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