LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29
NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 1
1. Le funzioni pubbliche già svolte sul territorio regionale dal Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara, di seguito denominato "Centro", consorzio a prevalente interesse pubblico, costituito ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
, sono assunte dalla Regione Emilia-Romagna a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
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2. Le funzioni di cui al primo comma concernenti in particolare la promozione delle produzioni ortofrutticole, la statistica delle produzioni, le informazioni di mercato, le azioni di valorizzazione qualitativa, di monitoraggio e di controllo, l'assistenza tecnica, l'informazione e la divulgazione, sono esercitate in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e nelle leggi regionali relative al settore agricolo.
Note del Redattore:
In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma va interpretata nel senso che quanto veniva percepito dal personale di qualifica dirigenziale a titolo di stipendio base resta assorbito nella somma che il medesimo personale, di uguale incarico, apprende a titolo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione.
In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma va interpretata nel senso che quanto veniva percepito da questi dipendenti a titolo di indennità area quadri resta assorbito nella retribuzione di posizione.