LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 29
NORME PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAL CENTRO OPERATIVO ORTOFRUTTICOLO DI FERRARA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Art. 3
1. La Regione subentra nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale in servizio alla data della messa in stato di liquidazione del Centro. Detto personale transita, a domanda, alle dipendenze della Regione sulla base della categoria di inquadramento contrattuale posseduta a detta data e secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato A) alla presente legge.
2. Il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1 è fissato inderogabilmente in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al personale che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, transita alle dipendenze della Regione è fatto salvo il trattamento economico di godimento, comprensivo delle sole indennità a carattere continuativo contrattualmente definite.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, l'eventuale differenza tra il trattamento economico relativo alla categoria di assunzione presso la Regione e quello di cui al comma 3 viene erogato tramite un assegno ad personam riassorbibile.
5. Tra gli elementi retributivi che concorrono a determinare l'importo riassorbibile dell'assegno ad personam di cui al comma 4 non è ricompreso il salario individuale di anzianità, per la parte corrispondente a quanto percepito da un dipendente regionale di pari qualifica ed anzianità di servizio.
6. Al personale di cui al comma 1 spetta, in aggiunta al trattamento economico in godimento definito ai sensi del comma 3, il trattamento accessorio, fatta eccezione per la quota di produttività collettiva legata ai piani di attività generale. Tale quota viene erogata solo per la parte eccedente l'assegno ad personam.
7. Per il personale di qualifica dirigenziale, viene erogata in aggiunta al trattamento economico in godimento, come definito ai sensi del comma 3, la sola retribuzione di risultato.(1)
8. Per i dipendenti collocati nell'area quadri, cui vengano assegnate posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 del CCNL Regioni - Enti locali, viene erogata in aggiunta al trattamento economico in godimento, come definito ai sensi del comma 3, la sola retribuzione di risultato.(2)
Note del Redattore:
In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma va interpretata nel senso che quanto veniva percepito dal personale di qualifica dirigenziale a titolo di stipendio base resta assorbito nella somma che il medesimo personale, di uguale incarico, apprende a titolo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione.
In virtù dell'art. 62 L.R. 26 novembre 2001 n. 43, la norma va interpretata nel senso che quanto veniva percepito da questi dipendenti a titolo di indennità area quadri resta assorbito nella retribuzione di posizione.