LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 45
(sostituito da art. 29 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Responsabile del procedimento assembleare
1. Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa regionale è responsabile del procedimento ai sensi della presente legge fatto salvo quanto previsto all'art. 46 e dal Titolo V-bis.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti di propria competenza ai sensi della presente legge. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.
3. Il Direttore generale organizza lo svolgimento delle attività a lui incombenti a norma della presente legge anche acquisendo, ove occorra, con propria determinazione, risorse e servizi esterni all'apparato assembleare ed impegnando e liquidando le spese relative.