LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 47
(sostituito da L.R. 10 luglio 2006 n. 8)
Contributo per l'autenticazione delle firme
1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese, per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:
a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 9;
b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. La Regione eroga le seguenti somme:
a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
b) settanta (70) centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare.
3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.