LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA
(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo V bis
(inserito titolo da art. 30 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)
ISTRUTTORIA PUBBLICA
Art. 50-bis
Richiesta di istruttoria pubblica
1. Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, l'Assemblea legislativa regionale può indire l'istruttoria pubblica individuando altresì il responsabile del procedimento. La richiesta di istruttoria pubblica può essere avanzata da almeno cinquemila persone, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tra:
a) i cittadini italiani residenti in un Comune dell'Emilia-Romagna e, in quanto regolarmente e continuativamente residenti da almeno un anno in Comuni dell'Emilia-Romagna, gli stranieri e gli apolidi;
b) le persone che, al di fuori dei casi di cui alla lettera a), esercitano nel territorio dell'Emilia-Romagna, da almeno un anno, la propria attività di lavoro o di studio.
2. Possono formare oggetto di istruttoria pubblica solo le proposte di atti normativi o amministrativi di carattere generale che siano state regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa o del Regolamento interno della Giunta regionale, o che, in caso siano di competenza del Presidente della Giunta regionale, siano state regolarmente formalizzate.
3. La richiesta, scritta e motivata, deve essere presentata all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa da un comitato promotore composto da non meno di venti elettori della Regione rientranti nella lett. a) del comma 1.
4. I cittadini di cui al comma 3 devono provvedere alla raccolta delle firme entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria all'Ufficio di Presidenza.
5. La raccolta delle firme è effettuata su fogli in carta libera, vidimati dal Direttore generale dell'Assemblea legislativa, sui quali è indicato il procedimento per cui viene richiesta l'istruttoria pubblica.
6. I soggetti di cui al comma 1 appongono sui fogli vidimati di cui al comma 5 la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore ad un anno continuativo o, nel caso dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, l'attività di lavoro o di studio esercitata, da almeno un anno, nel territorio regionale. Tali indicazioni devono essere accompagnate da corrispondenti certificazioni o comprovate da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono nulle. Le firme sono presentate raggruppate per Comune. Per l'autenticazione delle firme si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 8.
7. I fogli contenenti le firme sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
8. Verificata la regolarità delle firme e delle certificazioni presentate, il Direttore generale dell'Assemblea legislativa, ove sia stato raggiunto il numero minimo di richiedenti previsto dallo Statuto, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa la richiesta di istruttoria pubblica. Il Presidente dell'Assemblea cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa della richiesta di istruttoria.
9. L'Assemblea legislativa può indire l'istruttoria pubblica entro sessanta giorni dal deposito di cui al comma 7.
10. L'apertura del dibattito pubblico sospende il procedimento su cui è stata avanzata la richiesta di istruttoria pubblica.
Art. 50-ter
Pubblicità
1. Il responsabile del procedimento, con idonei mezzi, dà pubblico avviso della convocazione dell'istruttoria pubblica. L'avviso reca l'indicazione della data e del luogo della prima seduta, da tenersi non prima di quindici giorni ed entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso, e di quelle successive. L'avviso può anche prevedere la partecipazione dei soggetti interessati tramite videoconferenza. In ogni caso l'avviso di istruttoria è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale.
2. Nei quindici giorni precedenti l'audizione, il fascicolo comprendente gli elementi già acquisiti nel corso del procedimento, ad eccezione di quelli considerati riservati per legge, è consultabile nelle modalità indicate nell'avviso.
3. Qualora una richiesta di partecipazione debba essere respinta, in quanto non compatibile con le categorie previste dallo Statuto, il responsabile del procedimento ne dà adeguata motivazione.
Art. 50-quater
Modalità di svolgimento dell'istruttoria
1. Le sedute relative all'istruttoria pubblica sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa, che svolge funzioni di presidenza della seduta. Delle sedute relative all'istruttoria vengono redatti processi verbali, nella forma del resoconto sommario, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal responsabile del procedimento. Detti verbali sono allegati alla relazione finale.
2. La durata dell'istruttoria non può superare i trenta giorni dalla prima seduta, salvo proroghe motivate del Presidente dell'Assemblea per non oltre trenta giorni.
3. Il responsabile del procedimento stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra i soggetti coinvolti e in modo da promuovere la partecipazione degli stessi. Deve altresì assicurare la piena parità di espressione di tutti i punti di vista.
4. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.
5. Gli interventi dei partecipanti sono preceduti da una sintetica illustrazione della questione oggetto dell'istruttoria fatta dal Presidente dell'Assemblea e, se del caso, dal relatore del progetto di legge e dalla Giunta.
6. Conclusi gli interventi di cui al comma 5, tutti i presenti possono interrogare gli esperti, secondo tempi e modalità fissati dal Presidente dell'Assemblea.
7. I presenti possono presentare relazioni scritte che vengono acquisite agli atti del procedimento.
8. Gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria pubblica possono essere utilizzati per l'inserimento nel progetto di legge di una clausola valutativa ai fini del controllo sulla sua attuazione e del monitoraggio sui relativi effetti.
9. A conclusione dell'ultima seduta, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'istruttoria pubblica. Viene predisposta, a cura del Presidente stesso, una relazione che riferisce delle modalità di svolgimento dell'istruttoria, degli argomenti che sono stati sollevati e delle eventuali proposte conclusive cui ha dato luogo. Tale relazione viene acquisita come base dell'esame relativo all'oggetto dell'istruttoria pubblica. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. Se si tratta di un provvedimento normativo, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno.
10. II responsabile del procedimento assicura adeguata pubblicità alla relazione di cui al comma 9.
Art. 50-quinquies
Istruttoria pubblica e referendum consultivo
1. Qualora sia stata presentata una richiesta di indizione di referendum consultivo, di cui all'art. 21 dello Statuto, non è ammessa una richiesta di istruttoria pubblica che abbia oggetto, anche in parte, coincidente. L'inammissibilità è dichiarata dalla Consulta di garanzia statutaria.
2. Per richiesta di indizione del referendum si intende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di cui al comma 8 dell'articolo 13.