Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/05/2008
2. Testo Coordinato10/07/2006
3. Testo Originale24/11/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 18/07/2014

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Titolo III

(sostituita rubrica da art. 22 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

REFERENDUM CONSULTIVO
Art. 34
Oggetto
1. L'Assemblea legislativa regionale delibera l'indizione di referendum consultivi - a norma dell'art. 21 dello Statuto - per l'espressione di una valutazione della comunità regionale su materie o leggi di competenza regionale.
2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti.
Art. 35
Richiesta di referendum consultivo
1. La richiesta di referendum consultivo di cui all'articolo 34 può essere presentata almeno da:
a) ottantamila iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna;
b) dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
c) quattro Consigli provinciali.
2. La richiesta di referendum consultivo contiene:
a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 14, in quanto compatibili.
3. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma della lettera a) del comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i commi 6 e 7 dell'art. 12, l'art. 13, i commi 3 e 4 dell'art. 15, gli articoli 16 e 18, considerando, in luogo del requisito di elettore, il requisito della iscrizione nell'anagrafe della popolazione di cui alla lett. a) del comma 1 ed il relativo certificato di iscrizione e con l'adeguamento del numero dei soggetti richiedenti e delle relative firme alla lett. a) del comma 1. Ai fini della raccolta delle firme, il residente di cui alla lett. a) del comma 1 appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati, in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il Comune nelle cui liste anagrafiche il residente è iscritto e, per gli iscritti privi di cittadinanza italiana, la relativa data di iscrizione non inferiore a due anni continuativi. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. Si applica quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8.
4. Per la presentazione della richiesta di referendum consultivo a norma delle lettere b) e c) del comma 1, si applica l'art. 20 adeguato, per il numero dei soggetti richiedenti - e per le relative deliberazioni necessarie ad integrare il requisito - alle lettere b) e c) del comma 1.
5. La decisione sull'ammissibilità del quesito referendario è adottata dalla Consulta di garanzia statutaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento del quesito e della relazione illustrativa, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito a:
a) oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi materie o leggi di competenza della Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 34;
b) rispetto dei limiti posti dal comma 2 dell'articolo 34;
c) rispetto dei commi 6 e 7 dell'articolo 12;
d) chiarezza, omogeneità ed univocità del quesito ai sensi della lett. b) del comma 2.
La Consulta di garanzia statutaria ha facoltà di modificare o riformulare il quesito, ove lo ritenga necessario a fini di chiarezza e di univocità, nel rispetto delle intenzioni dei richiedenti.
6. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 18, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma della lett. a) del comma 1, ovvero dopo la deliberazione adottata dalla Consulta di garanzia statutaria a norma del comma 7 dell'art. 20, nel caso di richiesta di referendum consultivo presentata a norma delle lett. b) e c) del comma 1, cura l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della richiesta di referendum consultivo.
7. L'Assemblea legislativa delibera sulla proposta di referendum consultivo entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno generale.
8. Il procedimento di esame e di approvazione degli atti cui la proposta si riferisce, ove in corso, è sospeso per effetto della presentazione all'Assemblea legislativa regionale della proposta di referendum.
Art. 36
Indizione del referendum
1. La deliberazione assembleare concernente la richiesta di referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Giunta.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dal giorno del decreto di indizione nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23 del 2007. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dalle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 24. Si applicano inoltre i commi 3, 4 e 5 dell'art. 21.
Art. 37
Procedimento elettorale
1. Si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.
2. Possono partecipare al voto gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente dei Comuni della Regione, purché maggiorenni, ivi compresi gli iscritti privi di cittadinanza italiana se regolarmente e continuativamente residenti da almeno due anni in Comuni dell'Emilia-Romagna alla data di indizione del referendum. Si osservano, in ogni caso, le condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall'elettorato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".
3. L'Ufficio anagrafe di ciascun Comune trasmette all'Ufficio elettorale comunale, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione, l'elenco nominativo dei soggetti aventi diritto al voto ai sensi del comma 2. L'Ufficio elettorale comunale, sulla base degli elenchi trasmessi, compila in triplice copia ed in ordine alfabetico le liste dei soggetti aventi diritto al voto.
4. Il Sindaco, entro il sesto giorno precedente alla consultazione referendaria, comunica agli aventi diritto al voto, non iscritti nelle liste elettorali del Comune, la sede, il numero di sezione, il giorno e l'orario di votazione mediante consegna, anche a mezzo posta, di apposito avviso di convocazione.
5. Gli aventi diritto di cui al comma 4 potranno, comunque, ritirare presso gli uffici preposti copia o duplicato dell'avviso fino al giorno stesso della consultazione referendaria.
6. L'accertamento della legittimazione al voto avviene in base alle liste di sezione dei residenti aventi diritto al voto di cui al comma 3 consegnate alle sezioni elettorali. Nel caso di cittadini extracomunitari o di apolidi, al momento del voto, oltre ad un valido documento di riconoscimento dovrà essere esibito un permesso di soggiorno in corso di validità.
7. Le Amministrazioni comunali, se necessario, predispongono l'ulteriore disciplina di dettaglio.
8. II referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
9. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 38
Esito del referendum ed efficacia
1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum inizia o riprende dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum stesso. L'atto di approvazione definitiva, nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, dà atto dell'intervenuto referendum e motiva le eventuali difformità del contenuto dell'atto rispetto all'esito del referendum. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione assembleare referente.
Art. 39
Approvazione delle proposte
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale o di provvedimento dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

Espandi Indice