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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 1999, n. 34

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE, REFERENDUM E ISTRUTTORIA PUBBLICA

(modificato titolo da art. 32 L.R. 27 maggio 2008 n. 8)

Art. 28

(sostituito comma 5 da art. 29 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)

Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'art. 14, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «Sì all'abrogazione» - «No all'abrogazione».
3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sette del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventitré del giorno stesso.

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