Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE A FONDI DI SOLIDARIETÀ COSTITUITI PER INTERVENTI CONTRO ERWINIA AMYLOVORA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 13 dicembre 1999

Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna si propone di incentivare le misure di prevenzione nei confronti del batterio fitopatogeno Erwinia amylovora e di aiutare finanziariamente, nell'ambito di un programma di controllo della malattia attuato a livello nazionale e regionale, le aziende frutticole che hanno subito danni da tale batterio.
2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata ad utilizzare proprie risorse per la partecipazione a Fondi di solidarietà costituiti, uno per provincia, su iniziativa delle Organizzazioni professionali ovvero delle Organizzazioni dei produttori.

Espandi Indice