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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE A FONDI DI SOLIDARIETÀ COSTITUITI PER INTERVENTI CONTRO ERWINIA AMYLOVORA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 13 dicembre 1999

Art. 3
Condizioni e modalità della partecipazione finanziaria regionale
1. La Regione può partecipare finanziariamente ai Fondi qualora:
a) aderiscano ad essi aziende agricole che complessivamente rappresentino almeno un terzo della superficie provinciale investita a pero;
b) il regolamento di gestione preveda che l'adesione delle aziende agricole al Fondo è vincolante per tre annate agrarie e comporta, oltre al versamento della quota annuale di adesione, l'impegno ad attuare tutte le prescrizioni fitosanitarie imposte dalla competente struttura regionale;
c) la struttura regionale competente in materia fitosanitaria abbia espresso parere favorevole al regolamento di gestione ovvero siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento di esso.
2. La Giunta regionale stabilisce il riparto delle risorse disponibili tra i Fondi ai quali partecipa sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di ettari colpiti da Erwinia amylovora e sui quali sono stati correttamente effettuati gli interventi di prevenzione;
b) rapporto tra il numero di ettari con impianti di pero e melo iscritti al Fondo rispetto alla superficie complessiva provinciale investita a pero.
3. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità, da parte degli Enti gestori, di rendicontazione annuale dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.

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