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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1999, n. 35

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE A FONDI DI SOLIDARIETÀ COSTITUITI PER INTERVENTI CONTRO ERWINIA AMYLOVORA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 13 dicembre 1999

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Fondi di solidarietà
Art. 3 - Condizioni e modalità della partecipazione finanziaria regionale
Art. 4 - Norma finanziaria
Art. 5 - Esame comunitario
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna si propone di incentivare le misure di prevenzione nei confronti del batterio fitopatogeno Erwinia amylovora e di aiutare finanziariamente, nell'ambito di un programma di controllo della malattia attuato a livello nazionale e regionale, le aziende frutticole che hanno subito danni da tale batterio.
2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata ad utilizzare proprie risorse per la partecipazione a Fondi di solidarietà costituiti, uno per provincia, su iniziativa delle Organizzazioni professionali ovvero delle Organizzazioni dei produttori.
Art. 2
Fondi di solidarietà
1. I Fondi di solidarietà sono finalizzati alla erogazione di contributi alle aziende aderenti che, pur avendo attuato i prescritti interventi di prevenzione nei confronti di Erwinia amylovora, hanno subito danni agli impianti di pero derivanti da tale batterio. Tali contributi possono essere erogati anche da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per gli impianti di melo interessati da attacchi di Erwinia amylovora.
2. Il contributo è determinato per ettaro di superficie effettivamente interessata alla malattia. Esso può essere finanziato con fondi di provenienza regionale fino ad massimo di Lire 400.000 (Euro 206,58) per ettaro.
3. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo di solidarietà sono amministrate da Enti gestori.
4. Possono essere Enti gestori i Consorzi Fitosanitari Provinciali istituiti ai sensi della L.R. 22 maggio 1996, n. 16, i Consorzi di produttori agricoli di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno, ovvero organismi appositamente costituiti con la finalità di sostenere le aziende agricole colpite da fitopatie.
5. L'Ente gestore adotta un regolamento di gestione, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel quale sono definite in particolare:
a) le modalità di partecipazione al Fondo delle aziende agricole;
b) le modalità di erogazione dei contributi;
c) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta attuazione degli interventi di prevenzione prescritti;
d) la revoca del contributo nel caso in cui i controlli di cui alla lettera c) risultassero negativi.
Art. 3
Condizioni e modalità della partecipazione finanziaria regionale
1. La Regione può partecipare finanziariamente ai Fondi qualora:
a) aderiscano ad essi aziende agricole che complessivamente rappresentino almeno un terzo della superficie provinciale investita a pero;
b) il regolamento di gestione preveda che l'adesione delle aziende agricole al Fondo è vincolante per tre annate agrarie e comporta, oltre al versamento della quota annuale di adesione, l'impegno ad attuare tutte le prescrizioni fitosanitarie imposte dalla competente struttura regionale;
c) la struttura regionale competente in materia fitosanitaria abbia espresso parere favorevole al regolamento di gestione ovvero siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento di esso.
2. La Giunta regionale stabilisce il riparto delle risorse disponibili tra i Fondi ai quali partecipa sulla base dei seguenti parametri:
a) numero di ettari colpiti da Erwinia amylovora e sui quali sono stati correttamente effettuati gli interventi di prevenzione;
b) rapporto tra il numero di ettari con impianti di pero e melo iscritti al Fondo rispetto alla superficie complessiva provinciale investita a pero.
3. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità, da parte degli Enti gestori, di rendicontazione annuale dell'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1997, n. 31 e successive modifiche.
Art. 5
Esame comunitario
1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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