Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 12
Consulta regionale per il servizio civile
1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.
2. Alla Consulta compete:
a) formulare proposte in ordine alle linee di sviluppo di cui al precedente art. 6;
b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro presentazione alla struttura statale competente in materia di servizio civile, in ordine al miglioramento del servizio civile nel territorio regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche previste al comma 2 del precedente art. 5.
3. La Consulta è composta da rappresentanti della Regione, degli enti di servizio civile, degli Enti locali, delle associazioni degli obiettori, del Forum Regionale del terzo settore, dell'associazionismo giovanile e delle organizzazioni sindacali.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di composizione e funzionamento della Consulta.

Espandi Indice