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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 2
Principi e finalità
1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalità:
a) sostenere e valorizzare il servizio civile quale occasione di crescita personale dei singoli ed importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare le esigenze sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educative;
b) sostenere, d'intesa con la struttura statale competente in materia di servizio civile ed in accordo con gli organismi rappresentativi degli enti di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento e formazione;
c) promuovere lo sviluppo di progetti di servizio civile femminile volontario;
d) promuovere progetti di servizio civile volontario per ragazzi indipendentemente dall'assolvimento degli obblighi di leva, anche con modalità diverse dal servizio civile obbligatorio;
e) promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà.

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