Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 38

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 156 del 21 ottobre 2003

Art. 4
Banca dati dei progetti di servizio civile
1. La Regione realizza la banca dati dei progetti degli enti convenzionati, nella quale confluiscono i progetti di impiego degli obiettori di coscienza, nonchè quelli delle ragazze e dei ragazzi in servizio civile volontario del territorio regionale.
2. La banca dati regionale evidenzierà in particolare gli elementi qualificanti dei progetti di servizio civile, quali gli obiettivi di utilità sociale, il programma formativo per gli obiettori e le ragazze e i ragazzi volontari, il ruolo degli stessi, il ruolo dei responsabili di servizio civile ed i processi messi in atto dagli enti per la verifica dei risultati.
3. La banca dati fornisce gli elementi per:
a) il previsto parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile di cui alla lettera a), comma 2, art. 8 della legge 230 del 1998 Sito esterno;
b) l'attivazione ed implementazione del sistema informativo di cui all'art. 10 della presente legge;
c) il monitoraggio sui risultati del servizio civile.
4. Gli enti di servizio civile, anche attraverso gli organismi di cui al successivo art. 7, sono tenuti a fornire le informazioni utili alla realizzazione ed aggiornamento della banca dati.

Espandi Indice