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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 152 del 31 dicembre 1999

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione persegue lo sviluppo qualificato dei sistemi e delle imprese agroalimentari. A tal fine incentiva la loro riorganizzazione, il miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell'organizzazione delle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché di quelle strettamente connesse.
2. L'insieme degli interventi previsti dalla presente legge è volto:
a) ad incrementare la competitività e la qualità del comparto agroalimentare regionale, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e delle disposizioni comunitarie;
b) ad assicurare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici delle iniziative;
c) a consolidare l'occupazione nelle imprese del settore agroalimentare e nei servizi connessi.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede aiuti alle imprese ai sensi degli articoli da 3 a 8.
Art. 2
Programma degli interventi
1. Per l'attuazione del comma 3 dell'art. 1, il Consiglio regionale approva un programma di interventi. Il programma individua gli obiettivi e le priorità di intervento, la durata ed il fabbisogno finanziario, nel rispetto dei limiti settoriali definiti dal Piano regionale di sviluppo rurale, adottato in applicazione del Reg. CE 1257/99 e, in ogni caso, in conformità con la normativa comunitaria vigente.

Note del Redattore:

L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 89 del 19 maggio 2000.

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