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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 39

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI AGROALIMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 152 del 31 dicembre 1999

Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 9
Procedimenti in corso
1. I procedimenti di concessione ed erogazione di contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la disciplina contenuta nell'art. 3 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole" e successive modifiche e integrazioni, e nelle relative disposizioni attuative.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità con apposite autorizzazioni di spesa, in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 11(1)
Esame comunitario
1. Agli aiuti previsti dagli artt. 3 e 7 è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.
2. All'attuazione dei singoli interventi di cui al comma 2 dell'art. 8 si provvede dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità dei medesimi da parte della Commissione dell'Unione europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.
Art. 12
Abrogazioni
1. È abrogato l'art. 3 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 "Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole" e successive modifiche e integrazioni.

Note del Redattore:

L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 89 del 19 maggio 2000.

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