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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 4
Progetti " Città amiche dei bambini e delle bambine "
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge i Comuni si dotano di progetti di intervento " Città amiche delle bambine e dei bambini " , orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione.
3. Per promuovere la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, ed in particolare degli interventi indicati ai punti a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 2, la Regione concede contributi ai Comuni sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla Giunta regionale. Tali contributi non potranno superare il 50% della spesa considerata ammissibile.
4. La Giunta regionale individua annualmente almeno un progetto pilota, tra quelli presentati dai Comuni, che si caratterizza per la particolare innovatività e trasversalità, al fine di sostenerne la realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilità.

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