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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 5
Coordinamento e monitoraggio delle azioni
1. La Giunta regionale assicura, definendone le concrete modalità e strumenti, il coordinamento delle azioni previste dall'art. 2.
2. La Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge e relaziona annualmente al Consiglio regionale.

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