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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

Art. 2

(sostituito comma 2 da art. 63 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Azioni della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione coordina con gli indirizzi della presente legge gli interventi previsti dalle leggi di settore che abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e delle bambine, delle e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani.
2. La Regione realizza inoltre le azioni seguenti:
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale delle città;
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO) caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e delle bambine;
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
f) promuove attività di formazione ed aggiornamento del personale degli Enti locali per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale;
h) promuove scambi di informazioni tra gli Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché sugli interventi previsti dalla presente legge;
m) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti che si caratterizzano per la loro particolare innovatività e trasversalità.
3. Per realizzare le azioni di cui al comma 2 la Regione può stipulare apposite convenzioni.

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