LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40
PROMOZIONE DELLE CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Indirizzi per gli strumenti urbanistici
1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi ai Comuni per la redazione e la variazione degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e dei piani comunali di regolazione degli orari.