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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

Art. 4
Progetti "Città amiche dei bambini e delle bambine"
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, gli Enti locali si dotano di progetti di intervento "Città amiche delle bambine e dei bambini", orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione.
3. La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, ed in particolare degli interventi indicati all'articolo 2, comma 2, punti a, b, c, d, concede contributi agli Enti locali sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla Giunta regionale.

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