LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40
PROMOZIONE DELLE CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(sostituito da art. 63 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Coordinamento e monitoraggio delle azioni
1. La Giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni previste dall'articolo 2.
2. La Giunta, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge, in sintonia con quanto previsto in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 e relaziona annualmente alla competente commissione consiliare.