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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 2 della L. n. 285/1997 Sito esterno, nonché mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

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