LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40
PROMOZIONE DELLE CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
(modificato da art. 63 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 2 della L. n. 285/1997 , nonché mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.