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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1999, n. 40

PROMOZIONE DELLE CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Azioni della Regione
Art. 3 - Indirizzi per gli strumenti urbanistici
Art. 4 - Progetti "Città amiche dei bambini e delle bambine"
Art. 5 - Coordinamento e monitoraggio delle azioni
Art. 6 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1

(sostituito comma 3 da art. 63 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce le bambine ed i bambini, le ragazze e i ragazzi come soggetti sociali autonomi, portatori di diritti propri e bisogni specifici di tipo fisico, psichico, relazionale, culturale, di partecipazione alla vita sociale e civile e sostiene la promozione di diritti ed opportunità finalizzate al miglioramento della loro qualità di vita, nonché alla concreta affermazione della loro centralità nella vita sociale, anche in attuazione delle Leggi 28 agosto 1997, n. 285 Sito esterno e 27 maggio 1991, n. 176 Sito esterno.
2. In particolare la Regione Emilia-Romagna persegue il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani:
a) promuovendo il rispetto dei loro diritti e dei loro bisogni nello sviluppo delle politiche e degli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;
b) promuovendo ed incentivando la realizzazione di progetti volti a favorire la loro autonomia, facilitare la loro mobilità negli spazi esterni in condizioni di sicurezza, la loro conoscenza ed esplorazione della città, la loro capacità di fruirla in modo pieno e corretto;
c) favorendo la loro partecipazione alla vita civile, ed in particolare alla definizione dei progetti, degli interventi e delle politiche di cui alle lettere a) e b).
3. La Regione persegue le finalità di cui al presente articolo, dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 della legge 285 del 1997, favorendo la cooperazione con gli Enti locali, gli altri soggetti pubblici ed il Terzo settore.
4. La Regione promuove altresì progetti interregionali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.
5. La Regione mantiene il raccordo con organismi e programmi nazionali ed internazionali per la creazione di una rete di "città amiche dell'infanzia".
Art. 2

(sostituito comma 2 da art. 63 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Azioni della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione coordina con gli indirizzi della presente legge gli interventi previsti dalle leggi di settore che abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e delle bambine, delle e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani.
2. La Regione realizza inoltre le azioni seguenti:
a) promuove e sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale e la percezione;
b) promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale delle città;
c) sostiene la progettazione e la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo per quelle realizzate con il loro concorso;
d) sostiene i piani comunali di regolazione degli orari (PRO) caratterizzati da azioni volte a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e delle bambine;
e) incentiva l'elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all'ascolto delle esigenze dei bambini e delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi;
f) promuove attività di formazione ed aggiornamento del personale degli Enti locali per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
g) promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale;
h) promuove scambi di informazioni tra gli Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
i) promuove la partecipazione dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;
l) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché sugli interventi previsti dalla presente legge;
m) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti che si caratterizzano per la loro particolare innovatività e trasversalità.
3. Per realizzare le azioni di cui al comma 2 la Regione può stipulare apposite convenzioni.
Art. 3
Indirizzi per gli strumenti urbanistici
1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge costituiscono indirizzi ai Comuni per la redazione e la variazione degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e dei piani comunali di regolazione degli orari.
Art. 4
Progetti "Città amiche dei bambini e delle bambine"
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, gli Enti locali si dotano di progetti di intervento "Città amiche delle bambine e dei bambini", orientati al miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle bambine, degli e delle adolescenti nelle città.
2. I progetti individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate dal comma 2 dell'art. 2 e individuano procedure semplificate ed accelerate di realizzazione.
3. La Regione, per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, ed in particolare degli interventi indicati all'articolo 2, comma 2, punti a, b, c, d, concede contributi agli Enti locali sulla base dei criteri e delle modalità definite periodicamente dalla Giunta regionale.
Art. 5
Coordinamento e monitoraggio delle azioni
1. La Giunta regionale assicura il coordinamento delle azioni previste dall'articolo 2.
2. La Giunta, in collaborazione con il sistema delle autonomie locali, effettua il monitoraggio delle attività, dei progetti e dei programmi scaturiti dall'applicazione della presente legge, in sintonia con quanto previsto in attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285 e relaziona annualmente alla competente commissione consiliare.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi ad essa attribuiti ai sensi dell'art. 2 della L. n. 285/1997 Sito esterno, nonché mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

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