LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
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BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999
Art. 1
Oggetto e disciplina generale
1. La presente legge disciplina, ai sensi del titolo X del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114
, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale.
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2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce, previa consultazione con i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio:
a) le comunicazioni che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione concernenti i mercati e le fiere;
b) i criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi di cui al comma 3 dell'art. 2, nel rispetto della priorità di cui all'ultimo alinea del comma 13 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998
;
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c) gli indirizzi in materia di orari di vendita, ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998
;
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d) i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere ai sensi del comma 9 dell'art. 6;
e) le modalità ed i termini con cui i Comuni devono trasformare d'ufficio le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della L.28 marzo 1991, n. 112
o ai sensi della L. 19 maggio 1976, n. 398
nell'autorizzazione di cui alla presente legge ed i termini entro i quali l'operatore è tenuto al ritiro del nuovo titolo al fine di poter operare sul posteggio;
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f) le condizioni ed i termini ai quali i Comuni si devono attenere per imputare le presenze effettuate dagli operatori;
g) i criteri ai quali i Comuni si devono attenere per la formazione delle graduatorie dei mercati e delle fiere per gli operatori concessionari di posteggio.