LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
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BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999
Art. 2
Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi
1. L'autorizzazione ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998
è rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, del Comune nel cui territorio è situato un posteggio destinato alla vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.
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2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge.
3. I posteggi liberi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e previa pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
4. I criteri comunali per l'assegnazione pluriennale dei posteggi agli agricoltori tengono prioritariamente conto del numero di presenze maturate sul mercato o sulla fiera e, in subordine, dell'anzianità di attività dell'operatore. L'assegnazione dei posteggi per la vendita della produzione agricola può avere, in relazione alla stagionalità cui questa è soggetta, validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, ed in tal caso le presenze sono calcolate in proporzione a detta validità.