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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999

Art. 3
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
a) nella regione Emilia-Romagna, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno;
b) in qualunque regione italiana, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno.
2. È fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lett. b) del comma 1, rilasciate da un paese appartenente all'Unione Europea.
3. Il Comune nel quale il richiedente ha la residenza o la sede legale rilascia l'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno.
4. L'attività di vendita itinerante, fatte salve le deroghe stabilite dai Comuni, può essere effettuata:
a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
5. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

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